Nessuna responsabilità oggettiva a carico dell’amministratore di condominio nell’ipotesi in cui i condòmini non adempiano correttamente all’obbligo di conferire i rifiuti solidi urbani, in conformità alle vigenti disposizioni regolamentari predisposte dalla competente autorità comunale. È l’ importante principio di diritto, contenuto nella sentenza della Cassazione 4561 del 14 febbraio 2023, diffusa da il Sole 24 Ore. A rivolgersi alla Suprema corte un condominio e il suo amministratore. Contestavano i verbali di accertamento con i quali erano stati sanzionati per la violazione del regolamento comunale sui rifiuti urbani.
Dalla documentazione prodotta in giudizio, era emerso che l’operatore incaricato della gestione integrata dei servizi ambientali aveva rilevato (originando, così, le sanzioni impugnate) la presenza di rifiuti irregolarmente conferiti, all’interno dei contenitori per la raccolta differenziata assegnati al condominio. Il Tribunale aveva confermato la pronuncia del primo giudice ed anzi aveva ribadito come la responsabilità solidale del condominio e del suo amministratore trovasse fondamento proprio nella circostanza che i mastelli fossero collocati in luoghi (privati) di proprietà condominiale. La mancata identificazione degli autori materiali delle violazioni, inoltre, ad avviso del giudice d’appello, non poteva essere invocata come causa esimente da responsabilità, né del condominio, né, tantomeno, dell’amministratore, dovendosi, piuttosto, in tali casi, ritenersi presupposta una concorrente (e solidale) violazione colposa, realizzata in concorso tra il mandatario ed i singoli condòmini.
La Cassazione, in parziale accoglimento delle difese svolte dai ricorrenti, ha deciso nel merito la vicenda, riepilogando in maniera chiara i principi che governano la materia del (cattivo) conferimento dei rifiuti solidi urbani. In primo luogo, osservano i supremi giudici, l’amministratore di condominio non può essere ritenuto solidalmente responsabile delle singole condotte materiali realizzate dai condòmini, ancorché contrarie alla legge, in quanto egli svolge il proprio incarico, riconducibile alla figura del mandato con rappresentanza, unicamente in relazione alla gestione e all’amministrazione dei beni comuni, e alla tenuta della contabilità, e solo nell’ambito di tali attribuzioni specifiche ha la rappresentanza dei condòmini verso l’esterno. L’amministratore certamente gestisce i beni comuni, ma non ne ha inoltre alcuna disponibilità in senso materiale.