La Cassazione indica chi sanzionare per la violazione di norme sulla differenziata fatta male. L’amministratore non risponde, neanche in solido. A meno che sia dimostrata una sua responsabilità diretta nella infrazione. E la multa sarà divisa pro quota
L’amministratore di condominio non risponde, neanche in solido, per la raccolta differenziata dei rifiuti fatta male. A meno che sia dimostrata una sua responsabilità diretta, per avere materialmente concorso alla commissione delle infrazioni contestate. Un caso approdato di recente sino alle aule della Suprema corte consente di fornire risposta ai dubbi dei condomini: chi risponde per le sanzioni per gli errori commessi nella gestione della raccolta differenziata dei rifiuti? Il condominio e, quindi, i singoli comproprietari pro quota? Oppure l’amministratore? Sulla questione che nasce in condominio quando capita di ricevere la notifica di un’ingiunzione di pagamento per la violazione del regolamento sui rifiuti urbani è intervenuta, con recente la sentenza n. 4561, pubblicata lo scorso 14 febbraio 2023, la seconda sezione della Corte di cassazione.
Il caso concreto. Nella specie il comune di Roma, a seguito di alcuni verbali di accertamento redatti dall’Ama, società che gestisce la raccolta, il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani sul territorio della capitale, aveva adottato delle determinazioni dirigenziali ingiuntive nei confronti di un condominio, sanzionandolo per la violazione del regolamento comunale sui rifiuti urbani. Dai predetti verbali era infatti emersa la presenza, all’interno dei contenitori dei rifiuti per la raccolta differenziata assegnati al condominio, di alcuni rifiuti irregolarmente conferiti. Il tribunale di Roma aveva rigettato l’appello proposto dal condominio e dal suo amministratore personalmente, avverso la decisione di primo grado che aveva respinto le opposizioni da questi presentate contro tali determinazioni. Nel merito i giudici avevano affermato che la responsabilità solidale del condominio e del suo amministratore trovava fondamento nella circostanza che i contenitori dei rifiuti erano collocati in luoghi di proprietà condominiale e che la mancata identificazione degli autori materiali delle violazioni non li esentava da responsabilità. La sentenza di appello era stata però impugnata dinanzi alla Corte di cassazione.
La decisione della Suprema corte. Nella specie il condominio e il suo amministratore, come visto condannati in solido al pagamento della sanzione amministrativa, si lamentavano del fatto che il tribunale li avesse ritenuti entrambi colpevoli dell’infrazione, nonostante la concreta inesigibilità del dovere di esercitare una vigilanza sul regolare conferimento dei rifiuti nei contenitori della raccolta differenziata, così trasformando la responsabilità in parola in responsabilità oggettiva a carico della collettività condominiale.
In altri termini, secondo i ricorrenti, tenuto conto del fatto che era ignota la persona che aveva errato nel conferimento dei rifiuti, ritenere che tutti i condomini pro quota e anche l’amministratore potessero essere considerati responsabili per la violazione compiuta da un terzo non identificato e per il solo fatto che i contenitori della raccolta differenziata si trovassero sulla proprietà comune avrebbe comportato una violazione del principio della responsabilità personale. Né, d’altra parte, secondo i condomini e il loro amministratore sarebbe stato legittimo imputare loro tale responsabilità nonostante fosse materialmente impossibile garantire una vigilanza continua e ininterrotta sul regolare conferimento dei rifiuti negli appositi contenitori. Infatti, cosa si potrebbe fare di diverso se non affiggere negli appositi spazi comuni dei cartelli informativi per spiegare le corrette modalità di conferimento dei rifiuti o mettere in atto altre analoghe campagne informative? Ma i ricorrenti contestavano anche l’affermazione del tribunale secondo cui il fondamento di tale responsabilità solidale risiederebbe nell’art. 6 della legge n. 689 del 1981, disposizione che dichiara la responsabilità solidale del proprietario della cosa che è servita o è stata destinata a commettere l’illecito, atteso che il condominio, cui i contenitori non sono mai stati materialmente assegnati, non può essere considerato proprietario o usufruttuario degli stessi.
Ora, come evidenziato dalla Cassazione, il tribunale di Roma aveva affermato la responsabilità in via solidale dell’amministratore del condominio sulla base del rilievo che i contenitori dei rifiuti erano collocati in luoghi di proprietà condominiale. I giudici di legittimità hanno però censurato questa impostazione, la quale muove dalla premessa che l’amministratore sia di fatto responsabile solidalmente degli atti posti in essere dai singoli condomini. Ma così non è, secondo la Suprema corte, in quanto l’amministratore, che come è noto svolge la propria attività sulla base di un contratto di mandato, può essere chiamato a rispondere, anche nei confronti di terzi, soltanto per atti propri, sia commissivi che omissivi, e non anche non per le condotte poste in essere dai condomini.
Nessuna norma di legge o principio in materia autorizza la conclusione di imputare a titolo di responsabilità solidale all’amministratore di condominio eventuali violazioni poste in essere dai singoli condomini. Né la responsabilità solidale dell’amministratore può trovare titolo nella disposizione di cui all’art. 6 della legge n. 689/81, secondo cui della violazione amministrativa risponde, oltre che il suo autore, anche il proprietario, l’usufruttuario e il titolare del diritto di godimento della cosa che è servita o fu destinata a commettere l’illecito, atteso che nessuna di queste situazioni può riscontrarsi con riguardo alla posizione che assume o alle funzioni che svolge l’amministratore di condominio, che gestisce il bene comune, ma non ne ha alcuna disponibilità in senso materiale. Né, sempre secondo la Cassazione, la responsabilità dell’amministratore di condominio, come pure argomentato dal tribunale, può farsi discendere dalla disposizione dell’art. 14, comma 7, del regolamento per la gestione dei rifiuti urbani del comune di Roma, approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 105 del 12 maggio 2005, che fa espressamente obbligo agli utenti e all’amministratore di custodire e utilizzare correttamente i contenitori assegnati al condominio. Tali obblighi, di custodia e di utilizzazione, confermano, al contrario, la tesi opposta a quella fatta propria dal giudice di merito. E cioè che la responsabilità dell’amministratore per la violazione di siffatte norme regolamentari può configurarsi soltanto in via diretta e non anche in via solidale, per il mancato o non corretto adempimento dei doveri di custodia e di utilizzazione. Disposizioni del genere colpiscono, infatti, condotte proprie, poste direttamente in essere da uno o più soggetti, senza prospettare alcun collegamento a carico dell’amministratore in termini di solidarietà con l’autore della non corretta utilizzazione del cassonetto dei rifiuti.
La Suprema corte ha quindi confermato che l’amministrazione di condominio non può essere chiamata a rispondere, per il solo fatto di rivestire tale qualità, delle violazioni al regolamento comunale per la raccolta differenziata dei rifiuti, a meno che sia dimostrata una sua responsabilità diretta, per avere materialmente concorso, con atti o comportamenti, alla commissione delle infrazioni contestate dall’ente locale. Solo in quest’ultimo caso, ove l’amministratore abbia effettivamente trasgredito o concorso a trasgredire la disposizione regolamentare, potrà essere destinatario della sanzione amministrativa. In tutte le altre ipotesi quest’ultimo si limita a essere il soggetto nei cui confronti va eseguita la notifica dell’ordinanza di ingiunzione, che lo stesso riceve in qualità di legale rappresentante dei condomini. Suo specifico dovere sarà allora quello di informare tempestivamente l’assemblea condominiale della ricezione di tale provvedimento amministrativo, affinché la stessa possa tempestivamente decidere se provvedere o meno alla sua impugnazione e dare disposizioni sul pagamento dell’importo in tal modo richiesto. Di conseguenza, ove non si riesca a individuare il colpevole della violazione regolamentare, la sanzione dovrà comunque essere pagata dall’amministratore attingendo al conto corrente condominiale e la relativa spesa andrà poi suddivisa pro quota tra tutti i condomini.
Fonte: https://www.italiaoggi.it/news/raccolta-rifiuti-amministratori-di-condominio-salvi-2594894